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Art. 269 Codice civile – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Codice civile

In breve

L'art. 269 del Codice civile consente di far dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità nei casi in cui sarebbe ammesso il riconoscimento. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. La maternità si dimostra provando che chi afferma di essere figlio è la stessa persona partorita dalla donna indicata come madre. Per la paternità, invece, non bastano, da soli, né la dichiarazione della madre né la semplice esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre nel periodo del concepimento: occorrono elementi probatori ulteriori.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

La paternità e la maternità ... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ... .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 269 Codice civile

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