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Art. 2719 Codice civile – Copie fotografiche di scritture

Codice civile

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

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Giurisprudenza sull'Art. 2719 Codice civile

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