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Art. 2720 Codice civile – Efficacia probatoria

Codice civile

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

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Giurisprudenza sull'Art. 2720 Codice civile

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