Art. 2720 Codice civile – Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
Giurisprudenza sull'Art. 2720 Codice civile
1
2008-01-14