Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2721 Codice civile – Ammissibilità: limiti di valore

Codice civile

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.