Art. 2729 Codice civile – Presunzioni semplici
In breve
L'articolo stabilisce che le presunzioni non previste dalla legge sono valutate liberamente dal giudice, il quale può ammetterle solo se gravi, precise e concordanti. Il giudice decide quindi caso per caso, senza criteri fissati dalla legge, ma rispettando questi tre requisiti. Inoltre, tali presunzioni non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Giurisprudenza sull'Art. 2729 Codice civile
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2001-12-19
1995-06-02
1972-07-03