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Art. 2740 Codice civile – Responsabilità patrimoniale

Codice civile

In breve

L'articolo stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Si tratta di una regola generale che riguarda chiunque sia tenuto a un'obbligazione: l'intero patrimonio, non solo singoli beni, garantisce i creditori. Eventuali limitazioni di questa responsabilità patrimoniale non sono ammesse liberamente, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Al di fuori di tali casi stabiliti dalla legge, il debitore non può quindi sottrarre parte dei propri beni, presenti o futuri, alla garanzia dovuta ai creditori per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2740 Codice civile

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