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Art. 2741 Codice civile – Concorso dei creditori e cause di prelazione

Codice civile

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

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Giurisprudenza sull'Art. 2741 Codice civile

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