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Art. 278 Codice civile – Autorizzazione all'azione

Codice civile

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.

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Giurisprudenza sull'Art. 278 Codice civile

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Articoli richiamati

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