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Art. 279 Codice civile – Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

Codice civile

In breve

L'articolo 279 stabilisce che, nei casi in cui non si può proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può comunque agire per ottenere mantenimento, istruzione ed educazione. Se maggiorenne e in stato di bisogno, può agire per ottenere gli alimenti, ma solo a condizione che il diritto al mantenimento sia venuto meno. L'azione richiede l'autorizzazione del giudice; per il figlio minore può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. .

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale . (40)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 279 Codice civile

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