Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2908 Codice civile – Effetti costitutivi delle sentenze

Codice civile

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2908 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.