Art. 2909 Codice civile – Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Giurisprudenza sull'Art. 2909 Codice civile
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2015-06-24
2013-05-20
2000-06-08
1988-06-22