Art. 291 Codice civile – Condizioni
In breve
L'articolo 291 del Codice civile stabilisce che l'adozione è permessa a chi non ha discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto trentacinque anni e supera di almeno diciotto anni l'età di chi intende adottare. In presenza di circostanze eccezionali, il tribunale può autorizzare l'adozione anche se l'adottante ha raggiunto almeno trent'anni, restando comunque fermo il divario minimo di diciotto anni rispetto all'adottato.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.329
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. (71)(153)