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Art. 2910 Codice civile – Oggetto dell'espropriazione

Codice civile

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

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Giurisprudenza sull'Art. 2910 Codice civile

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