Art. 2946 Codice civile – Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Giurisprudenza sull'Art. 2946 Codice civile
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2008-05-19
2002-02-28
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.