Art. 2947 Codice civile – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
In breve
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se il danno deriva dalla circolazione di veicoli, il termine è invece di due anni. Se il fatto illecito costituisce reato e per questo è prevista una prescrizione più lunga, tale termine più lungo si applica anche all'azione civile. Se però il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, oppure è intervenuta sentenza penale irrevocabile, tornano applicabili i termini di cinque o due anni, calcolati dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.