Art. 296 Codice civile – Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .
Giurisprudenza sull'Art. 296 Codice civile
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