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Art. 311 Codice civile – Manifestazione del consenso

Codice civile

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 .

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

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Giurisprudenza sull'Art. 311 Codice civile

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Articoli richiamati

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