Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 298 Codice civile – Decorrenza degli effetti dell'adozione

Codice civile

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 298 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.