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Art. 299 Codice civile – Cognome dell'adottato

Codice civile

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. 325

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (263) (317)

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (263)

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Giurisprudenza sull'Art. 299 Codice civile

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