Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 317 Codice civile – Impedimento di uno dei genitori

Codice civile

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale , questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 317 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.