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Art. 317-bis Codice civile – Rapporti con gli ascendenti

Codice civile

In breve

L'articolo 317-bis riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se tale diritto viene impedito, l'ascendente può rivolgersi al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, affinché adotti i provvedimenti più idonei, valutati esclusivamente nell'interesse del minore stesso.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 317-bis Codice civile

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Articoli richiamati

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