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Art. 336 Codice civile – Legittimazione ad agire (321)(322)

Codice civile

In breve

L'art. 336 c.c. stabilisce che i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato, o del pubblico ministero; quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, può ricorrere anche il genitore interessato. La norma prevede inoltre che i genitori e il minore siano assistiti da un difensore. Due commi dell'articolo originario sono stati abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (321)(322)

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 336 Codice civile

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