Art. 36 Codice civile – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Giurisprudenza sull'Art. 36 Codice civile
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2016-01-13
2005-01-13