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Art. 37 Codice civile – Fondo comune

Codice civile

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

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Giurisprudenza sull'Art. 37 Codice civile

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