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Art. 38 Codice civile – Obbligazioni

Codice civile

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

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Giurisprudenza sull'Art. 38 Codice civile

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