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Art. 42 Codice civile – Diversa destinazione dei fondi

Codice civile

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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Giurisprudenza sull'Art. 42 Codice civile

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