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Art. 41 Codice civile – Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Codice civile

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

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Giurisprudenza sull'Art. 41 Codice civile

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