Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 437 Codice civile – Obbligo del donatario

Codice civile

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 437 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.