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Art. 476 Codice civile – Accettazione tacita

Codice civile

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

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Giurisprudenza sull'Art. 476 Codice civile

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