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Art. 586 Codice civile – Acquisto dei beni da parte dello Stato

Codice civile

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

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Giurisprudenza sull'Art. 586 Codice civile

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