Art. 826 Codice civile – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni
In breve
L'art. 826 stabilisce che i beni di Stato, province e comuni non rientranti nel demanio costituiscono il loro patrimonio. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste demaniali, miniere, cave e torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico trovate nel sottosuolo, i beni della dotazione della Corona, caserme, armamenti, aeromobili militari e navi da guerra. Rientrano inoltre nel patrimonio indisponibile, secondo l'appartenenza, gli edifici sede di uffici pubblici con i relativi arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.