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Art. 85 Codice civile – Interdizione per infermità di mente

Codice civile

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

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