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Art. 116 Codice civile – Matrimonio dello straniero nel Regno

Codice civile

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. 198

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

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Giurisprudenza sull'Art. 116 Codice civile

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Articoli richiamati

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