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Art. 87 Codice civile – Parentela, affinità, adozione

Codice civile

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Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ... ; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ... . L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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