Art. 11 Codice penale – Rinnovamento del giudizio
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Giurisprudenza sull'Art. 11 Codice penale
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1976-03-25
Articoli richiamati
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