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Art. 186 Codice penale – Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Codice penale

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

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Giurisprudenza sull'Art. 186 Codice penale

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