Art. 188 Codice penale – Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.159
Giurisprudenza sull'Art. 188 Codice penale
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1973-11-22
1968-07-02