Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 222 Codice penale – Ricovero in un manicomio giudiziario

Codice penale

In breve

L'articolo 222 del Codice penale dispone che, in caso di proscioglimento per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti, oppure sordomutismo, il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario è sempre ordinato per almeno due anni. Fanno eccezione contravvenzioni, delitti colposi o reati puniti solo con pena pecuniaria o reclusione fino a due anni, nei quali la sentenza va comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza. La durata minima sale a dieci anni per reati puniti con morte o ergastolo, a cinque se la pena minima prevista è di dieci anni. L'esecuzione di eventuali pene detentive è rinviata finché dura il ricovero. Le stesse regole valgono per minori prosciolti per età nelle medesime condizioni.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza. (93) (161)

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. (5) (161)

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. (161)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 222 Codice penale

18

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.