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Art. 253 Codice penale – Distruzione o sabotaggio di opere militari

Codice penale

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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