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Art. 257 Codice penale – Spionaggio politico o militare

Codice penale

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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