Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 261 Codice penale – Rivelazione di segreti di Stato

Codice penale

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.5

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 261 Codice penale

1

Articoli richiamati

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.