Art. 301 Codice penale – Concorso di reati
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
Articoli richiamati
- Art. 276Attentato contro il Presidente della Repubblica
- Art. 277Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
- Art. 278Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
- Art. 280Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 295Attentato contro i Capi di Stati esteri
- Art. 296Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri