Art. 348 Codice penale – Esercizio abusivo di una professione
In breve
Chi esercita abusivamente una professione per cui lo Stato richiede una speciale abilitazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la confisca degli strumenti usati per commettere il reato e, se il condannato esercita regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza all'Ordine, albo o registro competente per l'interdizione da uno a tre anni dalla professione. Pena più severa, reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 15.000 a euro 75.000, per il professionista che ha istigato altri a commettere il reato o ne ha diretto l'attività.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo .