Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 35-bis Codice penale – Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Codice penale

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari , nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.