Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 359 Codice penale – Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Codice penale

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 359 Codice penale

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.