Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 380 Codice penale – Patrocinio o consulenza infedele

Codice penale

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.(5)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 380 Codice penale

1

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.