Art. 388-ter Codice penale – Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Codice penale · rubrica non ufficiale
(Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie).
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ... , con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Giurisprudenza sull'Art. 388-ter Codice penale
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1987-03-27