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Art. 388-ter Codice penale – Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

Codice penale · rubrica non ufficiale

(Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie).

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ... , con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Giurisprudenza sull'Art. 388-ter Codice penale

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