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Art. 393 Codice penale – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Codice penale

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

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Giurisprudenza sull'Art. 393 Codice penale

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