Art. 402 Codice penale – Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
Giurisprudenza sull'Art. 402 Codice penale
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1987-04-10
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.