Art. 417 Codice penale – Misura di sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti , è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Giurisprudenza sull'Art. 417 Codice penale
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Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti , è sempre ordinata una misura di sicurezza.